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Proviamo a rispondere

In questa sezione trovi le domande frequenti che ci vengono poste. Proviamo a rispondere.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso si sfori la soglia dei 65 mila euro, il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi e compensi fissato nella misura di 65mila euro, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi che è stato realizzato nell’anno.

ESEMPIO: un professionista che nel 2018 ha realizzato compensi di ammontare non superiore a 65mila euro, nel 2019 può applicare il regime forfettario anche se i proventi di questo esercizio risulteranno molto superiori. Passerà ad applicare il regime ordinario, cessando quello forfetario, a partire dall’anno 2020.

Questo cambiamento comporterà la perdita di tutte le agevolazioni del regime forfettario (agevolazioni INPS, imposta sostitutiva, ecc.). Il soggetto dovrà emettere le proprie fatture elettroniche e con IVA ed i professionisti, oltre all’IVA, saranno soggetti anche alla ritenuta d’acconto. Saranno calcolate sia l’IRPEF che all’IRAP. Emettendo le fatture con IVA anche il numero di adempimenti durante l’anno sarà diverso infatti, si sarà soggetti a tutti gli adempimenti disposti dalla legge, come la liquidazione trimestrale. L’entità della somma con cui si supera la soglia non fa differenza.

Quindi il superamento dei 65mila euro di ricavi o compensi comporta l’uscita dal prelievo sostitutivo nell’anno d’imposta successivo e non fa perdere subito il beneficio della fla tax al 15 per cento.

Nel regime forfettario non è possibile dedurre nessun costo ai fini della determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo infatti, viene calcolato moltiplicando il fatturato per un coefficiente di redditività assegnato in base all’attività svolta.

l coefficiente non è uguale per tutte le attività,si va dal 40 % all’ 86%.

Esempio:

Il sig. Rossi, possessore di partita IVA in regime forfettario ha avuto un fatturato di 10.000 € per il 2018. Il suo reddito imponibile ai fini fiscali sarà determinato moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività assegnato per la sua attività, in questo caso il 78%.

Imponibile ai fini fiscali: 10.000 x 78% = 7.800 €

Il 22 % rimanente e quindi 2.200 € non saranno tassati in quanto considerati come costi in maniera appunto forfettaria. Il 5% di imposta sostitutiva, nel caso di regime forfettario star-up, sarà applicata sull’imponibile fiscale come calcolato sopra ovvero 7.800 €, (390 €).

Dal reddito imponibile, potremo andare a sottrarre SOLO i contributi versati l’anno precedente. Nel caso dei professionisti, se si è aperta la partita IVA nel 2019, le prime imposte e i primi contributi saranno versati in sede di dichiarazione dei redditi e quindi nel 2020. Nel momento della prima dichiarazione dei redditi quindi, la base imponibile sarà uguale sia ai fini contributi previdenziali che ai fini delle imposte.

Il regime forfettario è molto conveniente per chi non deve sostenere costi molto alti per la propria attività mentre meno per chi ha delle spese più alte.

Una volta costituita una SRL innovativa è necessario portare a termine alcuni adempimenti per il mantenimento dei requisiti di startup innovativa.

 

In particolare sono necessari due adempimenti periodici:

 

  • la compilazione della dichiarazione annuale di conferma dei requisiti di startup innovativa;
  • la comunicazione semestrale per l’aggiornamento o la conferma delle informazioni di startup innovativa.

 

Entrambi gli adempimenti di solito vengono portati a termine dal tuo commercialista. Se ancora non hai un commercialista che segue la tua società, puoi chiedere al nostro team di supporto il contatto di un nostro consulente.

Se viene accertata la perdita dei requisiti di startup innovativa da parte dell’amministratore della società, questo è tenuto a chiedere al Registro delle Imprese la

cancellazione della società dalla sezione speciale senza attendere che questa avvenga d’ufficio. La società diventa quindi una SRL ordinaria che non è iscritta più alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese.

Dipende dalle disposizioni previste dall’atto costitutivo della società. Se lo statuto prevede che i soci possano esercitare il diritto di recesso liberamente (ad nutum), certamente può ritirarsi quando vuole. O anche se prevede che un socio possa liquidare le proprie quote per mancata trasparenza gestionale, che è la motivazione per cui lei vorrebbe ritirarsi. In caso contrario, la strada è più difficile.

 

Il riferimento normativo per il recesso del socio dalla srl è l’articolo 2473 del codice civile, in base al quale il diritto di recesso è sempre garantito (quindi esercitabile in ogni momento) solo se la società è costituita a tempo indeterminato (in questo caso, per legge ci vogliono 180 giorni di preavviso, a meno che lo Statuto non prevede un periodo più lungo, che comunque non può essere superiore a un anno). Se invece, come nel suo caso, la società ha un limite di durata, è l’atto costitutivo a determinare termini e modalità di recesso del socio.

 

Ci sono però dei casi in cui il recesso è sempre garantito: quando il socio non ha acconsentito

 

  • al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società,
  • a operazioni rilevanti (come fusioni o acquisizioni),
  • alla revoca dello stato di liquidazione,
  • al trasferimento della sede all’estero.

Nel momento in cui la sua decisione di lasciare la società sarà accettata, lei otterrà il rimborso della sua quota in base al valore di mercato. Se sulla quantificazione non c’è accordo, ci si rivolge al giudice, che nominerà un esperto. Il rimborso deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso e può avvenire tramite l’acquisto da parte degli altri soci oppure vendendo a un nuovo socio o ancora utilizzando riserve disponibili oppure riducendo il capitale sociale.

Se sei titolare di una ditta individuale in forma di partita IVA questa può essere oggetto di conferimento in una SRL innovativa oppure in una SRL ordinaria.

Con questo processo di conferimento (erroneamente definito “trasformazione della partita IVA in una SRL”) avviene infatti l’apporto dell’impresa individuale di un imprenditore in una nuova società o un in una società già esistente e in cambio si ottiene una quota della stessa.

Si, se non hai bisogno di finanziamenti, prestiti in banca etc. In particolare, se sei una società che effettua prestazioni di servizi e hai già tutte le risorse finanziarie.

Se la ditta individuale è iscritta al registro delle imprese, la cancellazione prevede il pagamento della marca da bollo (17,50 euro) da presentare entro la scadenza dei 30 giorni dalla cessazione dell’attività. In caso contrario scatterà una sanzione di 37 euro. Se la ditta individuale non è iscritta al registro delle imprese, non ci saranno spese di chiusura.

Nel caso di mancata comunicazione di cessazione attività e nel caso in cui sia effettivamente terminata l’attività di impresa, l’Agenzia delle Entrate a seguito degli opportuni accertamenti potrà inviare comunicazione al soggetto interessato avvisandolo di aver aperto la pratica di cessazione ufficiosa e applicando la sanzione prevista per omessa dichiarazione ridotta di un terzo, ovvero 172 euro.

Se entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate il contribuente non fornirà spiegazioni valide sul perché della mancata comunicazione cessazione attività, sarà avviata la procedura di cessazione d’ufficio con l’applicazione di una sanzione compresa tra 516 euro e 2.065 euro.

Spesso la partita IVA viene aperta in corso d’anno. In questi casi il limite di fatturato che avrete a disposizione non sarà l’intero massimale ma dovrà essere ragguagliato e confrontato con le soglie previste dalla legge.

65k sono calcolate dal 1 gennaio al 31 dicembre. In base alla data di apertura, bisognerà calcolare i giorni rimanenti.

Esempio: Apro una partita iva forfettaria in 1 maggio 2019. Il calcolo da effettuare è

Giorni rimanenti: dal 1 maggio al 31 dicembre = 244 giorni

€ 65.000/365*244 = € 43.452.

Potrai fatturare fino a € 43.452,00

Se si possiedono due CU nell’anno, è obbligatorio presentare la propria dichiarazione dei redditi, non è necessario però presentare il modello Unico, si può procedere anche con l’elaborazione del modello 730.

Qualora il secondo datore di lavoro non avesse effettuato il conguaglio, questo verrà elaborato in sede di dichiarazione.

Le scadenze per la gestione separata sono le stesse delle imposte, il 30 giugno si provvede al pagamento del saldo dell’anno precedente e l’acconto per l’anno in corso.

Il secondo acconto è il 30/11

Bisognerà fare una trasformazione societaria versando il capitale necessario per una srl ordinaria.

Le startup potranno uscire dal registro imprese speciale per questi motivi:

  • Ricavi superiori a 5k;
  • Dopo il 5° anno dall’iscrizione;

Non aggiornano o confermano almeno una volta all’anno in corrispondenza dell’adempimento relativo alla comunicazione di mantenimento dei requisiti, le informazioni inserite in sede di iscrizione alla sezione speciale nella piattaforma informatica dedicata